La Presidenza diocesana di Azione Cattolica, nel 1982 costitutisce l'Associazione "V. Bachelet", approvandone lo Statuto.
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata V.BACHELET.
Articolo 2 - SEDE
La sede dell'Associazione è stabilita in Gaeta, attualmente in Piazza Episcopio 1.
Tale sede potrà essere trasferita in altro luogo facente parte del territorio della Diocesi di Gaeta con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie locali nell'ambito dei Comuni facenti parte della Diocesi.
Articolo 3 - DURATA
L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050 ma potrà essere prorogata prima della scadenza con delibera dell'Assemblea dei Soci a cui partecipi la maggioranza dei soci e con il voto favorevole di due terzi degli intervenuti presenti al momento della delibera.
Articolo 4 - SCOPI
L'Associazione, traendo ispirazione dai valori del cristianesimo, intende essere luogo di elaborazione e diffusione culturale, richiamandosi alla tradizione del Movimento Cattolico italiano e al suo patrimonio di idee e di testimoni nel campo dell'azione sociale, culturale e politica.
Particolarmente attenta ai segni dei tempi e ai mutamenti della storia e della società, in sintonia col rinnovamento Conciliare, intende promuovere una cultura fondata su un umanesimo integrale, capace di far maturare il laicato e tutta la comunità cristiana e di porsi in dialogo con tutti gli uomini di buona volontà.
L'Associazione intende con questo rimanere fe-dele e sviluppare il grande valore culturale e civile sotteso alla "scelta religiosa" dell'Azione Cattolica Italiana e all'opera di uomini come Giovan Battista Montini, Vittorio Bachelet, Giuseppe Lazzati.
Di conseguenza l'Associazione si prefigge, sen-za finalità di lucro, i seguenti scopi:
a) l'elaborazione e la diffusione culturale con particolare attenzione ai temi riguardanti la persona umana, la vita sociale e internazionale, la comunità ecclesiale e politica;
b) l'attenzione alla realtà sociale ed economica e la promozione di una adeguata presenza dei cristiani in questi campi, con particolare cura ai problemi degli ultimi e delle tante forme di emarginazione, alle espe-rienze di volontariato, alla qualità della vita, alla con-dizione giovanile, femminile, dei bambini; ai rapporti tra etica ed economia;
c) la promozione di autentica sensibilità politi-ca, nella riscoperta dei valori del bene comune, del-l'impegno civile come servizio, nell'attenzione priorita-ria ai problemi della vita umana, della pace, della natura, della moralità pubblica, della famiglia, della solidarietà.
Articolo 5 - MEZZI
Per raggiungere i fini di cui all'articolo precedente, l'Associazione potrà:
a) organizzare convegni, tavole rotonde, dibat-titi;
b) organizzare corsi periodici, campi-scuola, soggiorni di studio, con sede nella diocesi e fuori;
c) curare la pubblicazione, la diffusione di scritti, periodici, materiale audiovisivo anche mediante la gestione di impianti tipografici, radiofonici e televi-sivi;
d) organizzare mostre, cineforum, premi, spet-tacoli ed ogni altra manifestazione culturale;
e) promuovere ed organizzare attività o manife-stazioni a carattere sportivo e/o ricreativo per l'anima-zione del tempo libero;
f) ogni altra iniziativa in linea con gli scopi as-sociativi. Tali iniziative potranno essere realizzate anche in collaborazione con altri enti o gruppi o associazio-ni, sia pubbliche che private, di ispirazione cattolica e non, operanti o meno nell'ambito territoriale dell'As-sociazione.
Articolo 6 - SOCI FONDATORI E SOCI ORDINARI
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla stipulazione dell'atto costitutivo provvedendo alla redazione del presente statuto e dell'allegato regolamento.
Ai soci fondatori sono riservate le seguenti temporanee prerogative:
a) provvedono, entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto costitutivo, alla convocazione della prima assemblea dei soci per la nomina degli organi ordinari dell'Associazione; al termine di questa cessano da ogni loro prerogativa;
b) svolgono, nel periodo suddetto di tre mesi, le funzioni del Consiglio Direttivo limitatamente all'accoglimento delle domande di adesione di soci ordinari secondo quanto previsto nel comma seguente.
Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo compiuto 18 anni di età e condividendo le finalità dell'Associazione, fanno formale richiesta di adesione al Consiglio Direttivo che, con valutazione insindaca-bile, ne decide l'ammissione.
Ogni socio è tenuto al versamento di una quota d'iscrizione e di una quota annuale che verranno sta-bilite dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio.
La partecipazione all'Associazione comporta i doveri di:
a) dare un fattiva collaborazione per il conse-guimento degli scopi statutari;
b) astenersi, anche in caso di conflitto, dall'agi-re in contrasto con l'interesse e l'immagine dell'Asso-ciazione;
c) versare la quota associativa annuale fissata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde: a) per dimissioni volontarie; b) per morosità nel pagamento delle quote so-ciali; c) per espulsione; d) per decesso. Il provvedimento di espulsione è disposto dal Consiglio Direttivo per comportamento pregiudizie-vole all'Associazione ed in genere per gravi motivi. Il provvedimento è comunicato al socio che può richie-derne per iscritto i motivi e può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà senza dover giustificare nè comunicare i motivi del provvedimento di accettazione del ricorso o del suo rigetto.
Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organi ordinari dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Probiviri;
d) i Revisori.
Tutte le cariche hanno la durata di tre anni con possibilità di riconferma.
Articolo 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del-l'Associazione nei limiti della legge e del presente Statuto. Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro 4 mesi dal termine dell'anno sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice-presidente o, in assenza di entrambi, da un compo-nente del Consiglio dallo stesso all'uopo designato. Ogni socio si può far rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun socio non può avere più di due deleghe. Ciascun socio presente avrà diritto ad un voto più quelli relativi alle deleghe avute. L'Assemblea Ordinaria: a) approva il programma dell'Associazione; b) approva il bilancio annuale preventivo e con-suntivo; c) nomina i membri elettivi del Consiglio Di-rettivo; d) nomina i membri del Collegio dei Probiviri; e) nomina i Revisori dei Conti. f) delibera su tutte le questioni che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria delibera in prima con-vocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci dell'Associazione per la modifica dello Statuto nonchè per lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo più uno dei soci. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Articolo 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto da cinque membri, due eletti dall'Assemblea Ordinaria e tre membri di diritto. I membri di diritto sono espressi dell'Associa-zione Diocesana di Azione Cattolica di Gaeta, e sono: a) il Presidente dell'A.C. Diocesana o altra per-sona nominata, su sua proposta, dal Consiglio Dioce-sano di A.C. nell'ambito dei soci dell'AC diocesana da almeno tre anni; b) due rappresentanti dell'A.C. Diocesana eletti dal Consiglio Diocesano di A.C. e scelti nell'ambito dei soci dell'AC diocesana da almeno tre anni. I membri di diritto decadono alla scadenza na-turale del triennio dell'A.C. Diocesana, ma rimangono in carica fino a che tale ente che li ha nominati non comunica all'Associazione i nuovi nominativi. I membri di diritto decadono per il mancato rin-novo dell'adesione all'Azione Cattolica Italiana. I membri di diritto possono essere revocati con delibera del Consiglio Diocesano di A.C. che li ha nominati e la revoca ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. I membri non di diritto del Consiglio Direttivo la cui disponibilità all'incarico dovesse eventualmente venire meno possono essere sostituiti direttamente dal Consiglio stesso fino alla metà meno uno del totale dei membri stessi. Diversamente bisogna indire l'Assem-blea dei soci. Non possono essere eletti a membri del Consi-glio Direttivo, o eventualmente ne decadono se la causa di incompatibilità si verifica successivamente, coloro che hanno cariche in partiti politici anche locali o che siano candidati in elezioni politiche o ammini-strative. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione del-l'attività programmata per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed è a tal fine investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministra-zione; può agire in nome e per conto della Associazio-ne eseguendo e autorizzando qualunque atto od opera-zione ad esso consentita. Esso, può fra l'altro, assumere e licenziare di-pendenti, fissare la loro retribuzione, avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, stipulare contratti di affitto o di locazione, di beni mobili, immobili e porre in essere qualsiasi altra operazione economico finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per raggiungere i fini della Associazione compreso l'ac-quisto, la vendita di beni immobili e l'acquisto e la vendita di azioni o quote di società. Per la gestione dell'Associazione il Consiglio è autorizzato a delegare quei poteri che crederà oppor-tuno conferire a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presi-dente almeno due volte l'anno e ogni volta, comunque, lo si ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo del Consiglieri. Il Consiglio è validamente riunito con l'inter-vento della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: a) il Vice Presidente; b) il Tesoriere; c) il Segretario.
Articolo 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è scelto tra i membri di diritto dello stesso Consiglio. Il Presidente assume anche la qualifica di Pre-sidente dell'Associazione ed ha la firma e la rappre-sentanza legale dell'Associazione stessa nei confronti dei terzi sia in via giudiziale che extragiudiziale.
Articolo 12 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice-presidente è nominato tra i membri elet-tivi del Consiglio Direttivo ed ha la firma e la rappre-sentanza legale dell'Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 13 - IL TESORIERE
Il Tesoriere svolge funzioni amministrative e tiene cura dei libri contabili. E' responsabile della riscossione delle quote associative, predispone i bilan-ci preventivi e consuntivi che sottopone al Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - IL SEGRETARIO
Il Segretario ha il compito di verbalizzare le ri-unioni del Consiglio Direttivo, custodisce la docu-mentazione non contabile, esplica ogni adempimento connesso all'attività dell'Associazione, coadiuva il Presidente ed il Vice-presidente nell'esercizio dei loro compiti.
Articolo 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre per-sone con esperienza in materie giuridiche elette dal-l'Assemblea dei Soci. I Probiviri non possono ricopri-re altre cariche nell'ambito dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali con-troversie tra i soci connesse all'attività sociale. Decide a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.
Articolo 16 - REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. I Revisori nella prima seduta nomineran-no un Presidente. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare e controllare in qualsiasi momento la regolare tenuta dei conti dell'Associazione. Ad ogni fine esercizio dovrà presentare una relazione all'Assemblea sul bi-lancio consuntivo. I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.
Articolo 17 - RIMBORSI SPESE
I Soci offrono gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali. E' ammesso solo il rimborso delle spese sostenute per attività istituziona-li.
Articolo 18 - IL PATRIMONIO
Il Patrimonio è costituito: a) dalle quote dei soci che vengono stabilite se-condo quanto previsto nell'art.6; b) dai contributi in denaro o da altri beni mobili o immobili che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazione o per qualsiasi altro titolo spettino o venga-no offerti o dati all'Associazione dai soci o da terzi, sia privati cittadini che enti pubblici o privati o reli-giosi, sia italiani che esteri e che abbiano espressa destinazione a patrimonio.
Articolo 19 - ENTRATE
Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote di iscrizione annuali; b) dai contributi di Enti pubblici o privati per attività finalizzare; c) da sovvenzioni di chiunque ad essa accorda-te; d) da contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, e) proventi devoluti da terzi per finalità del-l'Associazione; f) eventuali proventi o contributi di terzi deri-vanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazio-ne; g) le rendite del patrimonio; h) li avanzi di gestione degli anni precedenti Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e per ogni anno si predisporrà il bilancio della Associazione.
Articolo 20 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione verrà deliberato in Assemblea Straordinaria osservando le stesse regole previste per le modifiche statutarie e il suo patrimonio sarà devoluto all'Azione Cattolica Diocesana.
Articolo 21 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, e le altre disposi-zioni di legge in materia.
Articolo 22 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie è competente il Foro di Latina.